VADEMECUM D.LGS. 81/08
SICUREZZA SUL LAVORO
Premettiamo che la seguente guida, per quanto precisa ed accurata, va presa come un riferimento di massima, viste le diversità che ci possono essere negli obblighi da azienda ad azienda a seconda di molte variabili. Useremo poi volutamente un linguaggio colloquiale, non farcito di tecnicismi poichè lo scopo è quello di consentirti di orientarti prima di procedere con un’analisi più approfondita della tua specifica realtà.
“SPORTELLO 8108”: sicurezza sul lavoro in pillole, gli obblighi principali.
Ad esclusione delle ditte individuali senza nessun collaboratore/dipendente, tutti gli altri soggetti sono sottoposti al Testo Unico 81/2008 (ex Legge 626/94).
Tale decreto legislativo, semplificando molto, prevede i seguenti obblighi principali:
1) Che l’azienda abbia NOMINATO FORMALMENTE IL RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, spesso chiamato “responsabile della sicurezza”) e questi abbia la prevista formazione dimostrabile.
L’azienda ha 3 possibilità di scelta circa il soggetto che funge da RSPP:
A) può farlo il datore di lavoro dopo aver fatto un corso specifico di 16, 32 o 48 ore a seconda del settore di appartenenza (dipende dai codici Ateco presenti in visura camerale*) e poterlo documentare con attestato valido, come da disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
B) può farlo un dipendente/lavoratore ma sono previsti dei corsi di formazione molto più lunghi e costosi
C) lo può fare un soggetto consulente esterno in possesso dei requisiti richiesti.
La mancanza di nomina del RSPP è una mancanza grave e comporta sanzioni da 2.500 a 6.400 (questo era l’importo originiario del 2008, ora maggiorato da alcune rivalutazioni) o l’arresto da 3 a 6 mesi (Art. 55 D. Lgs. 81/08). In alcuni casi vi sono infatti delle fattispecie penali.
Questo corso andrà aggiornato ogni 5 anni con un corso della durata da 6 a 14 ore a seconda della classe di rischio dell’impresa.
2) che in Azienda ci sia un documento, chiamato DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, che deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e che DEVE AVERE DATA CERTA; attraverso il DVR il datore di lavoro dimostra di aver valutato tutti i rischi dell’ambiente di lavoro. La valutazione può essere più o meno complessa a seconda di alcuni parametri, quali il numero di lavoratori, il tipo di lavoro e l’esposizione a rischi particolari o meno. In tale valutazione, si verifica anche che gli impianti (elettrico, idrico, gas) siano a norma, ovvero abbiano le dichiarazioni di conformità, che siano state effettuate le comunicazioni dovute agli organi di controllo, che ci siano mezzi antincendio di tipo appropriato, la cassetta di primo soccorso, un piano di formazione, le lampade di emergenza, ecc…
La mancanza di tale documento comporta sanzioni da 2.500 a 6.400 o l’arresto da 3 a 6 mesi ed in alcuni casi conseguenze ancora maggiori (art.55 D. Lgs. 81/08).
A volte ci sono dei rischi particolari, per esempio rischio rapina, aggressioni, lavoro notturno, lavoro in solitudine, smart working, lavoro in gravidanza ecc…ed il datore di lavoro deve dimostrare di aver considerato e gestito anche questi aspetti, se presenti. Se il lavoro espone a rumore e/o a vibrazioni, sono necessarie delle misurazioni strumentali, da ripetersi con cadenza periodica. Se vi è un rischio biologico, chimico e/o di movimentazione manuale dei carichi, anche questi rischi devono essere opportunamente valutati.
Si segnala che il DVR non ha una scadenza specifica; si deve aggiornare/rifare semplicemente quando non rispecchia più la situazione reale (cambio di sede, di lavorazioni, di lavoratori). Solo alcuni adempimenti da gestire nel DVR richiedono un aggiornamento periodico previsto per legge e i più classici sono la misurazione del rumore e delle vibrazioni (ogni 4 anni) e la valutazione dello stress lavoro correlato (ogni 2).
3) OBBLIGHI DI FORMAZIONE
Tutti i lavoratori (dipendenti, tirocinanti, stagisti, studenti, “a chiamata”, interinali e “amici” che magari mi danno una mano gratuitamente) devono aver fatto un corso di formazione sulla sicurezza di minimo 8 ore (i corsi durano da 8 a 16 ore a seconda della mansione) entro massimo 60 giorni dall’ inizio della collaborazione per conoscerne i principali diritti-doveri ed i loro rischi specifici; i lavoratori inoltre devono aver esercitato il loro DIRITTO ALLA NOMINA DEL RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Se viene nominato un lavoratore quale RLS, questi dovrà essere inviato, in orario di lavoro a fare un corso di 32 ore e poi dovrà fare un aggiornamento annuale di 4 o 8 ore a seconda della dimensione dell’azienda.
Se i lavoratori non sono interessati ad eleggere un RLS all’interno dell’azienda (cosa possibile), allora sarà però obbligatorio nominare un RLST, cioè un rappresentante della sicurezza dei lavoratori territoriale* (contattarci in caso di necessità ad adempiere in tal senso).
Come detto, la formazione minima dei lavoratori varia da 8 a 16 ore, a seconda della pericolosità della mansione*; tale formazione va aggiornata ogni 5 anni, con un corso di 6 ore (per tutte le classi di rischio, indistintamente)
4) DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
In azienda (o in cantiere…), ci deve essere sempre qualcuno (quindi vanno formate minimo 2 persone, perché uno può essere malato, in ferie, ma possono essere molte di più se si lavora a turni o in squadre), indifferente se titolare, socio o dipendente…, in grado di agire in caso di emergenza:
ANTINCENDIO:
per quanto riguarda l’antincendio, la durata dei corsi dipende dalla classificazione di rischio dell’impresa (si deve trovare risposta a ciò nel DVR dopo aver consultato il DPR 151/2011); in genere (ma non sempre) le aziende dei servizi, terziario e le piccole aziende sono a basso rischio incendio ed il DM 10/3/98 (dal quale si può capire in che classe di rischio è la propria impresa) prevede in questo caso dei corsi di 4 ore.
Il corso dovrà essere aggiornato periodicamente; il DM 10/3/98 non specifica ogni quanto tempo, ma questo vuoto normativo è stato recentemente risolto dal DM 2/9/2021 (che però entrerà in vigore a settembre 2022) il quale stabilisce che i corsi devono essere aggiornati ogni 5 anni. Con il nuovo decreto non cambiano le durate dei corsi, che quindi sono di 4 ore per le attività a basso rischio, 8 ore per quelle a medio e 16 ore per le realtà ad alto rischio incendio. I corsi a basso rischio possono essere fatti con modalità a distanza tipo Zoom o simili, gli altri richiedono la prova pratica e quindi la presenza fisica.
PRIMO SOCCORSO:
anche in questo caso le aziende non sono tutte uguali, ma sono classificate in 3 gruppi (A-B-C) dal DM 388/2003 (la categoria dev’essere individuta nel DVR); la maggior parte delle aziende italiane appartengono ai grupp B e C e in questi casi, secondo il DM 388/2003, devono far fare ai collaboratori un corso di 12 ore al momento della nomina e poi un aggiornamento ogni 3 anni con un corso di 4 ore.
5) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (medico del lavoro).
Non tutte le aziende devono nominare il medico del lavoro, ma questo lo si deve stabilire nel DVR; di norma, se ci sono lavoratori con rischi di malattie professionali (per esempio per esposizione al rumore, vibrazioni, rischio chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, lavoro in quota, lavoro come autista o uso del videoterminale oltre le 20 ore alla settimana) allora è obbligatoria la nomina.
6) NOMINA PREPOSTI E FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO: dal 21.12.2021 in base alla legge 215/2021 ogni azienda soggetta al D. Lgs. 81/08 deve designare e formare uno o più preposti (controllori del rispetto delle regole di sicurezza in azienda) e far fare loro un corso di formazione che può svolgersi esclusivamente in aula. Anche il datore di lavoro deve essere formato in tema di sicurezza sul lavoro e questa formazione può avvenire sia in aula che con modalità a distanza.
Abbiamo qui concluso questa panoramica, abbastanza completa ma non esaustiva (esistono infiniti casi che non era possibile riportare in un vademecum).
Da quanto sopra, avrete colto che il DVR riveste importanza fondamentale e che quindi un corretto approccio alla sciurezza parte da lì: si fa prima il DVR e poi il resto, tra cui i corsi, e non il contrario come ahimè, fanno tante aziende!
Ci sono poi tutta una serie di obblighi che riguardano solo alcune realtà aziendali, p.e. la redazione del piano di emergenza, l’obbligo di prove di evacuazione, la valutazione del rumore, la necessità di usare DPI e di che tipo/categoria, la misurazione delle vibrazioni, ecc…