D. Lgs. 81/2008 : Sicurezza sul Lavoro in pillole – Gli obblighi principali
Premettiamo che la seguente guida, per quanto precisa ed accurata, va presa come un “riferimento di massima”, viste le diversità che ci possono essere negli obblighi da azienda ad azienda a seconda di molte variabili. Useremo poi volutamente un linguaggio colloquiale, non farcito di tecnicismi poichè lo scopo è quello di consetire al nostro lettore di orientarsi prima di fare un’analisi più approfondita della sua specifica realtà.
Ad esclusione delle ditte individuali senza nessun collaboratore/dipendente, TUTTI gli altri soggetti SONO SOTTOPOSTI AL TESTO UNICO 81/2008 (EX legge 626…).
Tale decreto legislativo, semplificando molto, prevede che :
► le Aziende abbiano NOMINATO FORMALMENTE l’RSPP e questi abbia la prevista formazione dimostrabile ( responsabile della Sicurezza in Azienda )
l’Azienda ha 3 possibilità di scelta circa il soggetto che funge da RSPP :
- può farlo il datore di lavoro dopo aver fatto un corso specifico di 16, 32 o 48 ore a seconda del settore di appartenenza e poterlo documentare con attestato valido, come da disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- lo può fare un soggetto consulente esterno
-può farlo un dipendente ma sono previsti dei corsi di formazione molto più lunghi
La mancanza di nomina dell’RSPP comporta sanzioni da € 2.500 a 6.400.
► ci sia in Azienda un documento, chiamato VALUTAZIONE DEI RISCHI, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività! che DEVE AVERE DATA CERTA, ove si dimostra di aver valutato i rischi dell’ambiente di lavoro. La valutazione può essere più o meno complessa a seconda di alcuni parametri, quali l’avere più o meno di 10 lavoratori, ecc… In tale valutazione, si verifica anche che gli impianti siano a norma, ovvero abbiano le dichiarazioni di conformità, che siano state effettuate le comunicazioni dovute agli Organi di controllo, che ci siano mezzi antincendio di tipo appropriato, la cassetta di primo soccorso, un piano di formazione, la lampada di emergenza, ecc… La mancanza di tale documento comporta sanzioni da € 2.500 a 6.400 ed in alcuni casi ancora maggiori.
Tutti i lavoratori devono aver fatto un corso di formazione sulla sicurezza di minimo 8 ore entro MAX 60 giorni dall’ assunzione per conoscerne i principali diritti-doveri ed i loro rischi specifici e aver esercitato il DIRITTO DI NOMINA DELL’RLS ( rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ).
Se i lavoratori non intendono nominare il RLS, l’imprenditore deve allora nominare il RLST (per farlo contattaci pure e ci pensiamo noi).
In azienda ( o in cantiere…), ci dovrebbe essere sempre qualcuno ( quindi vanno formate minimo 2 persone, perché uno può essere malato, in ferie, … ), indifferente se titolare, socio o dipendente…, in grado di agire in caso di emergenza:
A ) INCENDIO – durata dei corsi secondo la classificazione di rischio dell’impresa – in genere le aziende sono a basso rischio incendio ed il DM 10/3/98 prevede in questo caso dei corsi di 4 ore . Il corso dovrà essere aggiornato periodicamente. Dal settembre 2022 entrerà in vigore il nuovo DM 2/9/2021 che finalmente stabilisce la periodicità dei corsi antincendio e la stabilisce in 5 anni. Invariata la durata dei corsi, che restano di 4 ore per il basso rischio 8 per il medio e 16 per l’alto rischio. I corsi basso rischio possono essere erogati anche a distanza con piattaforme tipo Zoom o similari.
B ) PRIMO SOCCORSO – anche qui le aziende sono classificate in 3 tipologie, ma il 90% delle Aziende, secondo il DM 388/2003 deve far fare ai collaboratori un corso di 12 ore – è previsto il dovere di aggiornamento ogni 3 anni!
Naturalmente per ogni omissione dei punti di cui sopra è prevista la relativa sanzione. Ci sono poi tutta una serie di obblighi che riguardano solo alcune realtà aziendali, p.e. la redazione del piano di emergenza, la valutazione del rumore e/o delle vibrazioni, la nomina del Medico Competente ( che noi possiamo fornire), ecc….